Lesioni personali stradali: revoca o sospensione della patente di guida?

Lesioni personali stradali: revoca o sospensione della patente di guida?
05 Luglio 2019: Lesioni personali stradali: revoca o sospensione della patente di guida? 05 Luglio 2019

Con la sentenza n. 25877/2019, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di sanzioni amministrative accessorie al reato di lesioni personali stradali, all’indomani della recente pronuncia della Corte costituzionale n. 88/2019.

Nel caso di specie, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Brescia era ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Bergamo per il reato di cui all’art. 590 bis c.p.p. (lesioni personali stradali gravi o gravissime).

In particolare, il ricorrente censurava il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 222 C.d.S., così come modificato dalla L. n. 41 del 2016, in quanto il Giudice di merito aveva omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, prevista obbligatoriamente da tale disposizione normativa.

La Corte di Cassazione ha accolto il predetto ricorso, ricordando, anzitutto, che “la Corte Costituzionale, con sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, ha affermato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, C.d.S. nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p. per i reati di cui all’art. 589 bis c.p. (omicidio stradale) e art. 590 bis c.p. (lesioni personali stradali gravi o gravissime), il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso art. 222 C.d.S., comma 2 allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo delle predette disposizioni”.

Pertanto, la revoca della patente di guida non può essere indistintamente applicata in ognuna delle plurime ipotesi previste dagli artt. 589 bis e 590 bis c.p., ma risulta giustificata solo nei “ben circoscritti casi più gravi sanzionati con le pene rispettivamente più elevate come fattispecie aggravate dal secondo e dal comma 3 di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti)”.

Negli altri casi meno gravi, nonché nelle ipotesi non aggravate del comma 1 di tali norme e in quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto, il Giudice potrà invece procedere ad una valutazione delle circostanze del caso concreto ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente di guida, quella meno afflittiva della sua sospensione.

Ciò premesso, la Corte, osservando come l’impugnata sentenza di primo grado nulla avesse statuito in merito all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria, ha disposto l’annullamento con rinvio al Tribunale di Bergamo perché provveda alla predetta applicazione, tenendo conto dei principi di diritto enunciati dalla Consulta nella recente sentenza n. 88/2019.

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